Corrispettivi telematici – Sanzioni
Se i corrispettivi vengono memorizzati (e fatti concorrere regolarmente nella liquidazione periodica Iva) ma non vengono inviati i dati – entro i termini di legge – si applica la sanzione del 100 per cento. In realtà non si realizza alcuna evasione del tributo ma l’inadempimento di una comunicazione che andrebbe punito con sanzione fissa.
Chi memorizza correttamente i corrispettivi (includendoli nella relativa liquidazione periodica) ma non li trasmette telematicamente viene sanzionato come chi non memorizza affatto i corrispettivi (in passato si sarebbe detto come chi «non batte lo scontrino»). La conferma viene dalla circolare 3/E/2020 del 21 febbraio, la quale recepisce sostanzialmente il contenuto della norma.
Il quadro normativo
Con l’articolo 2 del Dlgs 127/2015 è stato stabilito che gli obblighi di memorizzazione e di trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono sia gli obblighi di certificazione (legge 413/1991 e Dpr 696/1996) che quelli di registrazione Iva (articolo 24 del Dpr 633/1972).
Sotto il profilo sanzionatorio, il comma 6 dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015 prevede che si applica, «in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione», la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997 in relazione alla mancata documentazione dei corrispettivi (100 per cento dell’imposta, con un minimo di 500 euro).
Agenzia delle Entrate, circolare 3/E/2020
Va notata la disgiunzione «o»: quando infatti si fa riferimento al trattamento sanzionatorio, la norma fa riferimento alla mancata memorizzazione «o» all’omissione della trasmissione dei dati. In sostanza, se i corrispettivi non vengono memorizzati, si applica senz’altro la sanzione del 100 per cento (dell’imposta relativa all’imponibile non memorizzato, con un minimo di 500 euro), e in tal caso la penalità non si applica per il conseguente omesso invio dei dati (trattandosi di inadempimento conseguente alla mancata memorizzazione, in questo senso si esprime anche la circolare 3/E/2020).
Tuttavia, se i corrispettivi vengono memorizzati (e fatti concorrere regolarmente nella liquidazione periodica Iva), ma non viene effettuato l’invio dei dati – entro i termini di legge – trova comunque applicazione la sanzione del 100 per cento.
Nessuna evasione del tributo
Tutto ciò è davvero paradossale – e illegittimo in quanto non in linea con il principio di proporzionalità delle penalità – poiché non si realizza alcuna evasione del tributo, ma semplicemente un inadempimento di una comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Un simile inadempimento non può che essere punito con una sanzione fissa, proprio delle infrazioni formali.
Dlgs 472/1997 sul cumulo giuridico e circolare 23/E/1999).