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Ravvedimento operoso a rate

| Fisco e Tributi|

Il nuovo articolo 13-bis Dlgs del 472/97 prevede che, in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, la regolarizzazione è ammessa sia autonomamente per i singoli versamenti, sia per il versamento complessivo, dove in ogni caso va applicata la riduzione riferita al momento in cui la sanzione e gli interessi sono versati

Ravvedimento operoso frazionato applicabile anche in ipotesi di rateazione degli avvisi bonari. È quanto si ricava dalla lettura del nuovo articolo 13-bis Dlgs del 472/97 introdotto dal Dl 34/2019 (decreto crescita).

Il terzo periodo dell’articolo 13-bis ha, infatti, previsto che, in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, la regolarizzazione è ammessa sia autonomamente per i singoli versamenti, sia per il versamento complessivo, dove in ogni caso ai fini del ravvedimento va applicata la riduzione riferita al momento in cui la sanzione e gli interessi sono effettivamente versati.

In termini generali, va detto che, se è pur vero che la norma non disciplina specificatamente il ravvedimento frazionato relativo a precisi istituti quali ad esempio l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e gli avvisi bonari, per le quali il relativo ravvedimento è, lo ricordiamo espressamente disciplinato dal comma 6 dell’articolo 15-ter del Dpr 602/73, è innegabile come tale ultima disposizione contenga un espresso riferimento all’articolo 13, Dlgs 472/97, cui sono inequivocabilmente applicabili le previsioni dell’articolo 13-bis in esame.

Pertanto, pur in assenza di una conferma ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate, è logico interpretare che il principio sul ravvedimento operoso frazionato si possa applicare anche nell’ipotesi di rateazione degli avvisi bonari.

Ma facciamo un passo indietro, ed analizziamo con ordine la questione.
In primo luogo va ricordato che il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) può essere rateizzato secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997.