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La Cassazione sui dividendi prescritti

| Le società|

La prescrizione del credito derivante dai dividendi deliberati e non distribuiti non rappresenta una rinuncia agli stessi e non comporta, conseguentemente, l’avvenuto incasso giuridico del credito e, quindi, l’obbligo di sottoporlo a tassazione. In questo caso, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, il mancato incasso di somme non fa insorgere nessun salto d’imposta, che può verificarsi solo se il socio rinuncia a somme che sono state dedotte dal reddito della società, cosa che non si verifica nel caso di prescrizione del diritto a riscuotere i dividendi.

È questo il principio affermato dalla Ctr Friuli Venezia Giulia con la sentenza 19/1/2020 depositata il 3 febbraio. La vicenda trae origine dalla notifica, da parte dell’agenzia delle Entrate, di un avviso di accertamento con cui veniva contestata l’omessa dichiarazione di dividendi deliberati ma non incassati. A sostegno del proprio operato l’Ufficio riteneva che vi fossero gli estremi per sostenere la tesi dell’incasso giuridico poiché l’inerzia alla riscossione del credito e la cessione della partecipazione ad un trust, di cui il contribuente era il disponente e il beneficiario, configuravano di fatto una rinuncia alla percezione delle somme e, in quanto, tale tassabile.

Nel proprio ricorso, invece, il contribuente faceva rilevare che i dividendi non erano stati mai effettivamente incassati e che, a seguito del decorso del termine di prescrizione del diritto di credito del socio di percepire il dividendo, la società partecipata aveva incrementato per un importo pari al valore nominale del debito rimesso, il proprio patrimonio netto, appostandolo alla voce versamenti soci in c/capitale.

Con il ricorso in appello l’agenzia censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici, non aderendo alla tesi ministeriale dell’incasso giuridico, che afferma che la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l’avvenuto incasso e la relativa tassazione, avevano accolto il ricorso.

Il giudizio d’appello
La Ctr, nel confermare la sentenza impugnata, ha delineato i vari aspetti in relazione ai quali, le tesi a fondamento della teoria dell’incasso giuridico, non può essere accolta. E per giungere a questa conclusione i giudici sottolineano, proprio perché nel caso in esame si tratta di prescrizione del diritto di credito ai dividendi e non di rinuncia, come nel caso di specie non si rinviene l’incasso giuridico dei crediti rinunciati per l’intervenuta prescrizione correlati a redditi che vanno tassati per cassa.

D’altro canto, il debito della società per dividendi non distribuiti si è tradotto contabilmente, a seguito dell’intervenuta prescrizione, in una posta di patrimonio netto i cui effetti fiscali, in termini di tassazione per il socio, si verificheranno al momento della distribuzione della relativa riserva.

La posizione della Cassazione
Tuttavia recentemente la Cassazione (ordinanza 2057/2020), chiamata a pronunciarsi sulla tassazione della rinuncia al credito per gli interessi maturati sul finanziamento erogato alla partecipata,ha avallato la tesi dell’incasso giuridico sostenuta dall’amministrazione.