Le cento proroghe fiscali per dare respiro a famiglie e imprese
Slittamenti per persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese e professionisti con un occhio speciale ai settori più disastrati
Il decreto varato lunedì 16 dal Consiglio dei ministri per fronteggiare la crisi prodotta dall’emergenza Coronavirus prevede una serie di slittamenti di adempimenti fiscali e contributivi che, in qualche caso, si vanno ad aggiungere ad altri già in corso, superandoli.
Proroghe per tutti
Si comincia con tutti i contribuenti, persone fisiche e non: sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali (tra cui la dichiarazione annuale Iva 2020) in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Inoltre, per tutti i contribuenti è prevista una mini-proroga di 4 giorni (sino al 20 marzo 2020) dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.
Sospesi anche i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Imprese e professionisti
Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono invece sospesi i versamenti (autoliquidazione Iva, ritenute per i dipendenti e relativi contributi previdenziali) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Zona rossa
Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i residenti (persone fisiche e non, con sede legale) negli 11 Comuni lombardi definiti “zona rossa”. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate.
I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Turismo e ristorazione
Trattamento speciale per le imprese dedicate al tempo libero, tra le più danneggiate dalle chiusure (turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti): tutti i versamenti fiscali (Iva compresa, addirittura sine die a partire dal 1° marzo) e quelli previdenziali sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020.
I versamenti veri e propri potranno essere fatti entro lunedì 1° giugno 2020 in unica soluzione o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.
La sospensione si allunga di un mese (al 30 giugno 2020) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sempre con possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2020.
Contribuenti meno «ricchi»
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, purché nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta.
Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso.
I versamenti veri e propri potranno essere fatti entro lunedì 1° giugno 2020 in unica soluzione o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.
La sospensione si allunga di un mese (al 30 giugno 2020) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sempre con possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2020.
Contribuenti meno «ricchi»
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, purché nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta.
Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso.
I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 1° giugno 2020.
Giochi
Sono prorogati, per il settore dei giochi, i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020.
Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali dello 0,05% dal 2020. Per chi paga a rate, la prima deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; in pratica, la seconda rata dovrà essere versata il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020; l’ultima rata va versata entro il 18 dicembre 2020.
Bingo
Infine, le sale bingo beneficiano dell’esonero dal pagamento del canone a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.