News

Scontrini telematici, la trasmissione dei dati slitta al 30 giugno

| Fisco e Tributi|

La sospensione degli adempimenti consente agli esercenti, obbligati dal 1° gennaio 2020 allo scontrino elettronico ma non ancora dotati di registratori telematici, di trasmettere entro il 30 giugno 2020 i dati dei corrispettivi del mese precedente memorizzati. Sempre entro il 30 giugno gli operatori di maggiori dimensioni già obbligati da luglio 2019 potranno regolarizzare i mancati invii dei dati del secondo semestre dello scorso anno senza applicazione di sanzioni.

Sospensione con successiva trasmissione entro il 30 giugno 2020 dei dati dei corrispettivi del mese precedente memorizzati dagli esercenti, obbligati dal 1° gennaio 2020 allo scontrino elettronico ma non ancora dotati di registratori telematici. Invio inoltre entro la stessa data, coincidente con il termine differito di presentazione della dichiarazione Iva 2019, dei dati dei corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019 regolarizzando perciò, senza applicazione di sanzioni, la loro mancata trasmissione da parte degli esercenti obbligati dal 1° luglio 2019, secondo la procedura individuata con la risoluzione 6/E/2020.

Il Dl 18/2020, disponendo la sospensione degli adempimenti tributari, incide quindi anche sulla duplice moratoria che permette, durante il primo semestre di avvio dell’obbligo, ai contribuenti interessati il recupero dei dati dei corrispettivi: sino alla disponibilità di un Registratore Telematico gli stessi hanno infatti potuto avvalersi di una soluzione transitoria, continuando a certificare i corrispettivi rilasciando scontrini o ricevute fiscali, ovvero fatture quando richieste dai clienti, ed inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Moratoria primo semestre 2020
L’articolo 62, commi 1 e 6, Dl 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Considerata l’ampia formulazione della norma, la quale sembra ricomprendere tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, può ragionevolmente ritenersi che la sospensione dei termini valga anche per gli esercenti che, utilizzando le modalità alternative alla trasmissione tramite registratore telematico (Rt) o Server Rt, e per il primo semestre di avvio dell’obbligo, trasmettono i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Di conseguenza, si può ritenere come siano differiti (al massimo entro il 30 giugno 2020) le trasmissioni dei mesi di febbraio 2020 (in scadenza 31 marzo 2020), di marzo 2020 (in scadenza il 30 aprile 2020), aprile 2020 (in scadenza il 31 maggio 2020 differito di per sé, trattandosi di un giorno festivo, al 1° giugno 2020).

Moratoria secondo semestre 2019
La risoluzione 6/E/2020 aveva introdotto di fatto una ulteriore moratoria al trattamento sanzionatorio per quei contribuenti obbligati, per il secondo semestre 2019, ai corrispettivi telematici e quindi per gli operatori con volume d’affari dichiarato per il 2018 superiore a 400mila euro. L’eventuale omessa trasmissione dei dati documentati con scontrino o ricevuta fiscale, entro il mese successivo alla loro memorizzazione, può infatti essere ancora sanata sino al termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2019, il cui termine naturale scadeva il 30 aprile 2020. La sospensione dei termini degli adempimenti tributari disposta dall’articolo 62 del decreto cura Italia differisce al termine del 30 giugno 2020 l’invio del modello Iva 2019 e, per l’effetto, anche il recupero dei dati dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019.