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Scudo pubblico fino a 25mila euro anche per i prestiti già avviati

| Fisco e Tributi|

L’intervento del Fondo centrale di garanzia è gratuito, automatico e senza valutazione. Per erogare il finanziamento sarà necessario procedere alla semplice verifica formale del possesso dei requisiti, «senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo» Ottenuto il via libera di Bruxelles, necessario in base ai Trattati europei per un intervento qualificabile come aiuto di Stato alle imprese, il finanziamento base a disposizione dei professionisti, dall’importo massimo di 25mila euro, può mettersi in moto. Con alcune precisazioni, molto rilevanti. In positivo: non ci sarà valutazione del merito di credito, la procedura sarà accelerata, la garanzia pubblica arriverà al 100 per cento e potrà riguardare anche operazioni già avviate negli ultimi tre mesi. In negativo: si tratterà comunque di un prestito, da restituire nel giro di sei anni, pur con un tasso di interesse agevolato (tra 1,2 e 2% all’anno). Sopra la soglia dei 25mila euro, e fino a 800mila euro, le regole cambiano e diventano leggermente più complesse. Soprattutto, la valutazione del merito (anche se semplificata) entra in gioco. Il modello Sul sito del Fondo di garanzia, che gestisce l’operazione, è già disponibile il modulo per la richiesta della garanzia fino a 25mila euro. Andrà compilato e inviato via mail (è valida anche la posta non certificata) alla banca o al confidi al quale ci si rivolge per richiedere il finanziamento. Bisogna ricordare che il decreto liquidità (Dl 23/2020, articolo 13) ha previsto l’attivazione di una garanzia pari al 100% per i prestiti fino a 25mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito da parte del richiedente. Le banche possono erogare i prestiti in maniera accelerata, senza attendere il via libera del Fondo di garanzia. Chi può fare richiesta A inviare la richiesta può essere un’impresa (fino a 499 dipendenti) o un professionista dotato di partita Iva. Nel farlo bisognerà considerare una serie di paletti, indicati dal decreto liquidità ed elencati nel modello del Fondo di garanzia e nelle tabelle presenti sul suo portale. Non ci sono limiti in termini di ricavi massimi del beneficiario del prestito. La durata massima del finanziamento, però, sarà pari a sei anni con un periodo di preammortamento (durante il quale si paga solo la quota interessi e non quella relativa al capitale) di due anni totali. Gli importi finanziabili L’importo massimo finanziabile beneficiando della garanzia sarà pari, invece, al 25% dei ricavi. Questo ammontare deve risultare dall’ultima dichiarazione presentata alla data della domanda di garanzia o, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da «altra idonea documentazione», attestata anche tramite una semplice autocertificazione. Nell’autocertificazione, infatti, si attesta che la propri attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid. Ma, soprattutto, si attesta il livello di ricavi indicati nell’ultima dichiarazione: su questa base, come abbiamo detto sarà possibile calcolare il tetto massimo per il prestito, fino ai 25mila euro. Le operazioni già perfezionate La garanzia del Fondo – va sottolineato – può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dalla banca (o da un altro soggetto finanziatore) da non più di tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, dopo il 31 gennaio. In questi casi è il soggetto finanziatore che deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.I costi dell’operazione L’intervento del Fondo centrale di garanzia è gratuito, automatico e senza valutazione. Per erogare il finanziamento sarà necessario procedere alla semplice verifica formale del possesso dei requisiti, «senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo». Per queste operazioni è, però, previsto un tasso di interesse, rapportato al tasso di Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).