Proroga approvazione Bilanci
L’applicazione: Un primo chiarimento sarebbe innanzi tutto utile con riguardo alle ricadute sulle società con statuti che già prevedevano un periodo di approvazione più lungo. In base all’articolo 2364, comma 2 del Codice civile, lo statuto può «prevedere un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società». Andrebbe cioè chiarito se le società che hanno già beneficiato, in base allo statuto, del maggior termine possono godere anche dell’estensione prevista dal Dl 18/2020. Ma la questione più delicata riguarda l’individuazione dei casi in cui è possibile applicare la norma. Dal combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’ articolo 106, scaturisce infatti che l’allungamento a 180 giorni può riguardare non solo l’esercizio 2019, ma anche il 2018 per le società con esercizio a cavallo, se l’assemblea è stata convocata a partire dal 17 marzo, data in cui è entrato in vigore il Dl 18/2020. Pertanto, mentre per coloro che si apprestano a chiudere il bilancio al 31 dicembre 2019 con esercizio coincidente con l’anno solare non sembra esservi alcun dubbio sulla possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 giorni, lo stesso non si può dire per le società con esercizio a cavallo e che devono ancora chiudere il bilancio 2018 o per quelle che presentano un esercizio infrannuale relativo al periodo di imposta 2019. In questi casi bisognerà verificare caso per caso se è possibile ricorrere all’estensione del termine a 180 giorni (si veda la tabella a lato) . Le società con esercizio 2018 a cavallo potranno infatti beneficiare del maggior termine per andare a chiudere tale il periodo di imposta nel caso in cui l’assemblea sia stata convocata a partire dal 17 marzo 2020.Viceversa, per le società che presentano esercizio infrannuale relativo al periodo di imposta 2019 la possibilità di beneficiare del maggior termine di 180 giorni sembrerebbe ammessa solo per coloro che hanno chiuso il periodo di imposta entro il 29 febbraio scorso. Dal primo marzo in poi il termine ordinario di 120 giorni arriva infatti fino al 31 luglio, che costituisce la scadenza finale per la convocazione delle assemblee beneficiando dell’estensione del termine a 180 giorni prevista dal Dl 18.