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LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE DAL 01 LUGLIO

| Fisco e Tributi|

L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. decreto fiscale 2020, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157) ha apportato alcune modifiche al regime dell’utilizzo del contante, intervenendo direttamente nel corpo degli articoli 49 e 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 contenente le disposizioni antiriciclaggio. Gli interventi si strutturano, da un lato, attraverso la progressiva riduzione della soglia quantitativa oltre la quale sussiste un divieto a effettuare transazioni tra privati in contanti dovendosi utilizzare esclusivamente strumenti tracciabili di pagamento; dall’altro, si è rimodulato il profilo sanzionatorio correlato relativamente al minimo edittale applicabile. Le misure in commento rappresentano uno degli strumenti individuati dal Legislatore per potenziare il contrasto all’evasione fiscale, al riciclaggio e alle altre attività illecite. Quanto all’intervento legato alla soglia del contante, è stato modificato l’articolo 49 del Dlgs 231/2007, rubricato “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” il quale vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore, sino al 30 giugno 2020, a 3.000 euro e, dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro per poi essere ulteriormente ridotto a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
Per le transazioni di importo pari o superiore a tale soglia è infatti necessario utilizzare obbligatoriamente strumenti tracciabili, come bancomat o carte di credito. Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con le Faq relative alla “prevenzione dei reati tributari” (di seguito anche solo le Faq), la limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori. L’uso del denaro contante è stato quindi disincentivato attraverso una rimodulazione del tetto massimo di pagamento secondo le tempistiche e soglie di cui alla tabella che segue.

Quanto invece alle sanzioni, le modifiche hanno interessato l’articolo 63 del Dlgs 231/2007 il quale allinea la sanzione minima edittale applicabile alla soglia dell’utilizzo del contante, disponendo che per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro mentre, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale viene portato a 1.000 euro.

2 Ambito soggettivo

Il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, oltre soglia, opera fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Ai fini operativi dell’applicazione della norma di cui al novellato art. 49 riveste rilevante importanza l’individuazione dei soggetti coinvolti. Al riguardo, con le Faq è stato precisato come con le parole “soggetti diversi” si sia inteso fare riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.
Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.
A completamento di queste indicazioni, va ricordato comunque come sia sempre possibile prelevare o versare in banca, per cassa, dal proprio conto corrente denaro contante di importo pari o superiore alla soglia stabilita in quanto tale operatività non configura un trasferimento tra soggetti diversi. Con l’avvio dal prossimo 1° gennaio 2021 della lotteria degli scontrini, saranno destinati a crescere i pagamenti con strumenti tracciabili in quanto garantiscono il raddoppio delle possibilità di partecipare all’estrazione di premi settimanali, mensili ed annuali non assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

3 Soglia quantitativa e frazionamento

Nell’individuazione della soglia all’utilizzo del contante, l’articolo 49 del Dlgs 231/2007 pone un divieto individuando il limite massimo, stabilito dal 1° luglio 2020 a 1.999,99 euro, e utilizzando l’avverbio “complessivamente” da intendersi, secondo le Faq, al valore da trasferire. Il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile invece la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo. A tale proposito, è stato anche chiarito come è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Inoltre a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene, il cui importo è superiore al limite dei 2.000 euro, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra a condizione che il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia, oltre la quale resta obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Al contrario, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 2.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge in quanto non si configura, in questo caso, l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione.
In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 2.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

4 Acquisti da non residenti

La soglia massima per l’utilizzo del contante è elevata a 15.000 euro in caso di acquisti effettuati da turisti non residenti presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio e turismo. Così dispone l’articolo 3, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019) con cui, non solo è stata incrementata la soglia fissata in precedenza a 10.000 euro, ma tra i soggetti beneficiari sono stati compresi anche i cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo (e non più solo i residenti in Paesi Extra UE). La deroga al limite dei 1.999,99 euro è riconosciuta a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate in cui dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. Si tratta in sostanza di una comunicazione necessaria per la fruizione della deroga. Infine, va segnalata la diversa comunicazione per le operazioni di importo non inferiore a 1.000 euro prevista dal comma 2-bis. Difatti, occorre comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro (si ricorda che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’innalzamento a 2.999,99 euro del limite ordinario per l’utilizzo del contante, dal 1° luglio 2020 a 1.999,99 euro, da parte dalla legge di bilancio 2016 (L. 208/2015), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

5 Credito di imposta

Al superamento della soglia dei 1.999,00 euro, si possono effettuare e ricevere solamente pagamenti tracciabili. Nel caso di utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate imprese, esercenti e professionisti dovrebbero disporre di un POS – Point of Sale (si ricorda come non esista comunque una sanzione ad hoc che obblighi ad accettare pagamenti tracciabili sotto soglia e, di conseguenza, ad installare un POS) così da ricevere pagamenti elettronici. Sono in questo caso dovute commissioni agli intermediari. Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e professionisti, l’articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha per questo previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate non solo con carte di debito o di credito, ma anche con carte prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, secondo quanto disposto e secondo le modalità, i termini ed il contenuto delle comunicazioni definiti dal provvedimento direttoriale n. 181301 del 29 aprile 2020. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta dal 1° luglio 2020 per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali, laddove invece l’obbligo di ricevere pagamenti elettronici non contiene analoga esclusione relativamente ai soggetti passivi di imposta.
Ulteriore condizione per avvalersene risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 400.000 euro.