News

Accordi di adesione e avvisi bonari: confermati senza alcuna proroga

| Fisco e Tributi|

Dopo una settimana dal Dl Cura Italia, le due circolari delle Entrate e le faq dell’agenzia della Riscossione, hanno contribuito a chiarire alcuni dubbi su scadenze di cartelle, accertamenti, avvisi bonari e altri atti. Proviamo, quindi, a fare il punto sugli aspetti chiariti e su quelli ancora controversi. Per il pagamento degli accertamenti esecutivi non esiste nel decreto alcuna specifica sospensione , se non quella più generale legata ai termini per proporre ricorso (circolare 5/E/2020). Per l’acquiescenza a tali atti, quindi, occorrerà calcolare il nuovo termine di impugnazione aggiungendo alla scadenza naturale 38 giorni (periodo tra 9 marzo e 15 aprile). Peraltro, mancando una specifica previsione sull’eventuale sospensione di questi provvedimenti, sono applicabili le ordinarie regole sulla rateazione delle somme (fino a otto rate trimestrali di pari importo ovvero 16 se il dovuto supera i 50mila euro). I termini per presentare l’istanza di adesione, essendo legati alla data di impugnazione, devono considerare la sospensione dei 38 giorni. Se l’istanza è stata presentata prima del 9 marzo, la nuova scadenza dell’impugnazione deve considerare la sospensione. In concreto dalla data di notifica occorre aggiungere agli ordinari termini sempre 38 giorni. E quindi 60 + 38, in caso di adesione 60 + 90 + 38 (in tal senso circolare 6/E/2020). Se, invece, il contribuente abbia sottoscritto l’atto di adesione, entro 20 giorni, deve provvedere al versamento dell’intera somma, o della prima rata, ai fini del perfezionamento dell’accordo (articolo 8, Dlgs 218/97). In tal caso non esiste (per il momento) alcuna sospensione e pertanto il pagamento deve eseguirsi entro il ventesimo giorno senza deroga. Analoga esclusione per le rateazioni delle adesioni: il decreto, infatti, non ha disciplinato queste ipotesi e pertanto le rate, anche se scadenti nel periodo di sospensione, devono essere regolarmente corrisposte. Nessuna previsione per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione. Il decreto ha espressamente sospeso le cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (articolo 68). Dovranno così essere saldati entro fine giugno in unica soluzione. Nelle more, è possibile presentare specifica istanza di rateazione (mail, pec, sito). Nel caso, invece, in cui sia già in corso una dilazione di pagamento, si potranno sospendere le rate scadenti in questo periodo, ma dovranno essere versate in un’unica soluzione entro fine giugno, per riprendere, successivamente, il piano originario. Ancora qualche perplessità resta per l’ipotesi di impugnazione delle cartelle: la sospensione sembra riguardare solo il pagamento e non i termini per proporre ricorso, con la conseguenza che l’impugnazione dovrà essere presentata considerando la pausa di (soli) 38 giorni (dal 9 marzo al 15 aprile). Nessun documento di prassi ha spiegato le ragioni o come, in concreto, possa operare la differente sospensione dei termini ai fini del contenzioso tributario prevista tra Uffici (31 maggio) e contribuenti (15 aprile). La discutibile proroga di due anni attribuita agli uffici riguarda letteralmente gli ”enti impositori”. Dovrebbero quindi essere escluse le cartelle e gli altri atti di competenza dell’agente della riscossione che non può tecnicamente definirsi ente impositore. Sul punto nessun chiarimento è stato fornito.