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Alla cassa entro fine giugno ma senza la possibilità di dilazionare il dovuto

| Scadenzario Fiscale e Previdenziale|

Cartelle e accertamenti sospesi fino al 31 maggio ma pagamento entro il mese successivo in un’unica soluzione. Proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori. Sospensione poi fino al 15 aprile per i termini dei procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. Per gli uffici, invece, tali procedimenti slittano al 31 maggio. Sono le principali novità su accertamento e contenzioso nel Dl approvato lunedì 16 marzo dal Governo.

Cartelle e accertamenti
Sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi. Il pagamento andrà effettuato «in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Tuttavia in via ordinaria, in assenza cioè di situazioni di emergenza, per gli atti impositivi è prevista la possibilità di rateizzare. Quindi chi beneficerà dello slittamento del termine di versamento, sembrerebbe perdere la possibilità di dilazionare il dovuto.

Impugnazione atti e giudizi
Il decreto prevede il rinvio d’ufficio delle udienze anche dei procedimenti tributari dal 9 marzo al 15 aprile, a data successiva al 15 aprile. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi, nonché, più in generale, tutti i termini procedurali per le impugnazioni.

Dalla nuova norma non si comprende se la sospensione debba sommarsi o meno agli ordinari termini. Si pensi a un ricorso con scadenza il 10 aprile, a seconda dell’interpretazione potrebbe verificarsi:
– se i termini di sospensioni non si sommano, esso dovrà essere notificato il 16 aprile;
– in caso contrario (somma dei due termini) la scadenza slitterebbe al 18 maggio 2020.

C’è da sperare, stante le conseguenze di un possibile ritardo, che giunga presto un chiarimento.
Sempre per i termini processuali, l’articolo che dispone la sospensione dei pagamenti di avvisi e cartelle rinvia genericamente all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, secondo cui per simili ipotesi devono essere sospesi per un corrispondente periodo di tempo anche gli adempimenti processuali. Quindi per i giudizi tributari la sospensione sarebbe fino al 31 maggio e non fino al 15 aprile.

Le attività degli uffici
Sono sospese tutte le attività degli enti impositori fino al 31 maggio 2020, includendo la liquidazione, il controllo, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso. Tale previsione, purtroppo, confonde ulteriormente le vicende del giudizio tributario. Da un lato, infatti, il contribuente avrebbe tempo per impugnare fino al 15 aprile (salvo diversa interpretazione), dall’altro gli uffici fino al 31 maggio. Si pensi alle ipotesi di adesione o di impugnazione di una sentenza in appello: si determinerebbero incredibili disparità tra le parti nei procedimenti.

Prescrizione e decadenza
Tutti i termini di prescrizione e decadenza che spirano quest’anno sono prorogati al 31 dicembre 2022. Vi rientrano, tra gli altri, le rettifiche delle dichiarazioni 2015 oppure 2014 in caso di omessa presentazione, o le cartelle da controlli formali relativi al 2015 o da avvisi bonari da controllo automatizzato del 2016.