Tregua fiscale, più tempo per i pagamenti
Nuovi soggetti coinvolti per la rottamazione quater e libertà di scelta su come versare le rate per la definizione delle liti. Queste sono le maggiori novità introdotte dalla legge di conversione 56/2023 del decreto Bollette (Dl 34/2023). Vi sono quindi alcuni interventi che vanno ad impattare sulle misure di tregua fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023 e vi sono poi una serie di conferme importanti.
Le novità
Tra le maggiori novità vi è la modifica soggettiva degli enti che possono utilizzare la rottamazione quater rispetto ai debiti da riscuotere.
L’articolo 17-bis del decreto Bollette ha esteso infatti la possibilità di applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la disciplina della rottamazione quater delle cartelle a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, lasciando a questi un ampio raggio d’azione. Infatti, gli enti potranno definire, in piena autonomia, l’adesione (o meno alla rottamazione), le rate, la forma e le modalità di comunicazione degli importi da pagare dai contribuenti per la rottamazione. Termine entro cui potranno decidere di applicare la rottamazione è il 29 luglio 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione). Per i soggetti appena richiamati vi è però una condizione da integrare, devono gestire la riscossione dei debiti in forma diretta o per il tramite di affidamento ai soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997.
Anche in questo caso con la presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.
Ricordiamo poi che con il Dl 51/2023 vi era stato lo spostamento della data di presentazione della definizione agevolata (rottamazione quater) da parte del contribuente che è slittata al 30 giugno 2023. Conseguentemente, era stato differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento (attualmente fissato al 30 giugno 2023).
Infine, era stata modificata anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) che slitta al 31 ottobre 2023.
Altra importante novità introdotta dalla legge di conversione del decreto Bollette è la possibilità, per il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge di Bilancio 2023), di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.